Come previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2020 e dal decreto fiscale 2020, sarà possibile beneficiare di una nuova detrazione IRPEF per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici: il cosiddetto “bonus facciate”.
Questo bonus consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza alcun limite di spesa.
In cosa consiste
La detrazione fiscale del bonus facciate 2020 è stata riconosciuta su interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e adeguamento antisismico. Condizione importante per ottenere il bonus, è che gli immobili si trovino nelle zone A – con agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti – e B – parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq – indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968.
Lavori agevolabili
Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Inoltre, beneficiano della detrazione anche i lavori su grondaie, pluviali, parapetti e cornici e le spese correlate ai lavori come installazione di ponteggi e smaltimento di materiali.
Il bonus facciate non si può applicare invece per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, e per gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.
A chi è rivolto
La detrazione del bonus facciate è sfruttabile da tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Inoltre, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento, in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.
Sono esclusi, invece, i titolari di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario e coloro che sono sprovvisti di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese.
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