In Europa gli edifici adibiti ad uso residenziale o impiegati nel terziario consumano, insieme, il 40% di tutta l’energia prodotta. Questo spiega la grande attenzione che la Comunità Europea dimostra nei confronti della certificazione energetica.
Si tratta di un procedimento valutativo che prende in considerazione numerosi fattori, come: le caratteristiche architettoniche dell’edificio, il tipo di impianto di riscaldamento e/o condizionamento, le condizioni climatiche territoriali e l’eventuale impiego di fonti di energie rinnovabili.
La legislazione europea che regolamenta la certificazione energetica degli edifici è rappresentata da due direttive: la 2002/91/CE e la 2006/32/CE. È da qui che ha avuto inizio quello che viene definito l’obiettivo 20-20-20: riuscire a ridurre del 20% il consumo di energia entro l’anno 2020. Un obiettivo di certo ambizioso che dovrebbe servire a contrastare il fenomeno globale conosciuto come “cambiamento climatico”, ridurre i costi dell’energia nell’UE, aumentare la sicurezza energetica e dare seguito alla strategia di Lisbona e alle decisioni del Consiglio Europeo di Primavera, per incrementare lo sviluppo sostenibile.
Gli strumenti per mettere in atto questa strategia sono finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2 da parte degli impianti, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e all’efficienza energetica degli edifici.
In Italia, con il termine di certificazione energetica degli edifici, conosciuto anche come certificazione di rendimento energetico dell’edificio, si indica l’iter procedurale per ottenere un documento che attesti la prestazione energetica di un edificio. Il documento prodotto al termine del processo si chiama APE (Attestato di Prestazione Energetica), dura 10 anni ed è redatto da un soggetto accreditato (il certificatore energetico) o in alternativa dagli organismi legalmente riconosciuti. Operante all’interno di enti o aziende private, il tecnico abilitato, solitamente, è un ingegnere, un architetto o un geometra.
L’ Attestato di Prestazione Energetica, essenzialmente, ha cinque utilità:
1. Dà diritto alle detrazioni fiscali nella misura del 65% sul reddito IRPEF negli interventi di riqualificazione energetica, in quanto parte integrante della documentazione richiesta;
2. Serve nei contratti d’affitto: dal 23 dicembre 2013 questo documento deve obbligatoriamente accompagnare i contratti d’affitto. La sua assenza comporta sanzioni a carico del locatario e del locatore che rispondono in solido dell’infrazione;
3. È obbligatorio per pubblicizzare gli annunci immobiliari: dal 1º gennaio 2012 gli annunci di compravendita di edifici devono obbligatoriamente indicarne la classe energetica;
4. È necessario per il rogito: l’atto notarile inerente una compravendita immobiliare deve avere allegato l’APE, la cui assenza è causa di sanzioni a carico di entrambe le parti;
5. Serve per ottenere dal gestore dei servizi energetici gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici: è obbligatorio per gli impianti installati su edifici e rientranti nel quinto conto energia.
La Divisione Construction Engineering di Ricam Group è in grado di assolvere qualunque formalità inerente alla certificazione energetica degli edifici.