Tra le spese detraibili nellâambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, rientrano anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo allâesecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto âsisma bonusâ, prevedendo detrazioni maggiori e regole piÃđ specifiche per usufruirne.
Il Sisma Bonus
Dal 1° gennaio 2017 lâagevolazione fiscale puÃē essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili ad uso abitativo, non solo lâabitazione principale, e immobili adibiti ad attività produttive, ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Detrazione per gli interventi antisismici
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione siano state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, le detrazioni Irpef e Ires avranno le seguenti percentuali:
- del 50%, calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unitaĖ immobiliare per ciascun anno, ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
- del 70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore;
- del 75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore;
- dell’80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore;
- dell’85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiore.
Detrazione per l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica (dal 2017)
Il decreto legge n. 50/2017 (art. 46-quater) ha previsto un nuovo incentivo per lâacquisto di case antisismiche, che consiste in una detrazione dâimposta, calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unitaĖ immobiliare per ciascun anno, ripartita in 5 quote annuali di pari importo, con le seguenti percentuali:
- del 75%, del prezzo di acquisto, se si passa a una classe di rischio inferiore;
- dell’85%, del prezzo di acquisto, se si passa a due classi di rischio inferiore.
PurchÃĐ sussistano le seguenti condizioni:
- gli immobili devono trovarsi nei Comuni ricadenti in una zona classificata âa rischio sismico 1, 2 e 3â;
- gli immobili devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio;
- i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono lâimmobile.
Detrazione per gli interventi antisismici su edifici condominiali
La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente se, a seguito della loro realizzazione, si eĖ ottenuto una riduzione del rischio sismico.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unitaĖ immobiliari di ciascun edificio.
- dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- dell’85% se, a seguito degli interventi effettuati, si passa a due classi di rischio inferiore.
PurchÃĐ sussistano le sequenti condizioni:
- gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
- i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
La cessione del credito
Dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dellâ85%, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad âaltri soggetti privatiâ (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o dâimpresa, società ed enti). Non eĖ possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
In particolare:
- la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
- per âaltri soggetti privatiâ devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
A chi spetta
La detrazione puÃē essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano lâimmobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.
Possono usufruire della detrazione:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive;
- soggetti indicati nellâarticolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).
Come si richiede
Per richiedere il sisma bonus occorre indicare, nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dellâimmobile, gli estremi di registrazione dellâatto e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, eĖ sufficiente per i singoli condomini indicare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dellâimmobile, infatti, sono riportati dallâamministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.
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